Tribunale di Firenze: è illegittimo garantire per sempre all’ex coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio

APS/ ottobre 6, 2014/ Angolo dell'Avvocato, Sentenze Utili/ 3 comments

La riforma della disciplina del divorzio attuata con legge 74 del 1987, ha avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente più debole attraverso la predisposizione di incisivi strumenti giuridici a garanzia delle posizioni maggiormente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio. Il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa all’incostituzionalità dell’interpretazione dell’articolo 5, comma VI della legge 898/1970, divenuto ormai “diritto vivente”, con riferimento al concetto del “tenore di vita” come criterio per decidere riguardo all’attribuzione ed alla misura del mantenimento richiesto dalla parte economicamente debole.

Con il ricorso depositato il 7 novembre 2012 G.F. adiva il Tribunale di Firenze per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con P.M. il 2 aprile 2005. Il ricorrente sosteneva che i coniugi fossero entrambi autosufficienti e che nessun assegno dovesse essere disposto a favore della moglie. In data 26 febbraio 2010 interveniva sentenza parziale di separazione giudiziale tra i due coniugi e in data 7 novembre 2012 seguiva sentenza definitiva di separazione del tribunale di Firenze con la quale il giudice poneva a carico di G.F. un assegno di euro 750,00 a favore di P.M. Quest’ultima con comparsa chiedeva condannarsi il coniuge ad un assegno di mantenimento non inferiore a  5.000,00 euro mensili giacché l’assegno di separazione era da ritenersi insufficiente rispetto al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi all’estero, regali costosi e la disponibilità di numerosi immobili di proprietà del ricorrente. Con riferimento alla determinazione dell’assegno divorzile, la Sig.ra P.M. invocava l’applicazione dell’articolo 5, comma VI della legge 898/1970, come modificato dall’articolo 10 della legge 74/1987, ai sensi del quale “ con sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Con memoria del 25 febbraio 2013 il ricorrente contestava la pretesa della moglie di ricevere un assegno divorzile di 5.000,00. Il matrimonio era durato solo due anni e mezzo anche se vi era stata una relazione affettiva tra i due sin dal 1992. Non vi erano stati figli ed entrambi uscivano da altre esperienze matrimoniali. La sig.ra P.M. era entrata come collaboratrice nello studio medico del Sig G.F. diventandone in un secondo momento la titolare giacché G.F. aveva cessato l’attività. P.M. svolgeva un’intensa attività professionale come dentista con sette dipendenti e due collaboratrici esterne; è proprietaria di alcuni immobili in Firenze e in altri luoghi; una fattoria con cavalli e risparmi consistenti. Attraverso il ricorso, G.F. solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma VI, legge 898/1970 cosi come veniva interpretato dalla generalità dei giudici e anche dalla Corte di Cassazione tanto da divenire “diritto vivente”. Detto diritto vivente viola ad avviso del ricorrente sotto più profili il parametro costituzionale di ragionevolezza e, quindi , per contrasto all’articolo 3 della Costituzione  doveva essere sottoposto ad esame costituzionale.

Su queste premesse il Tribunale di Firenze rileva che la questione ha ad oggetto l’articolo 5, comma VI, della legge 898/1970 nella parte in cui, secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante e consolidata degli ultimi venti anni, (a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 11490/1970) stabilisce che l’assegno divorzile debba garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’interpretazione in parola è cosi costante che può essere considerata “diritto vivente”, cioè come quel significato della disposizione che si è affermato in pratiche consolidate della giurisprudenza, avvallate e confermate da orientamenti della Corte di Cassazione. L’interpretazione consolidata della Cassazione viene assunta come significato obiettivo della legge, diventando impermeabile al potere interpretativo della Corte Costituzionale. Il giudice a quo, posto di fronte al diritto vivente, non è tenuto, secondo la Corte Costituzionale, ad effettuare un’interpretazione della norma conforme a Costituzione o adeguatrice a Costituzione, ma se ritiene il diritto vivente contrario alla Costituzione , deve rimettere la questione alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal ricorrente appare al collegio rilevante e non manifestamente infondata. L’obbligo di assegnare al coniuge economicamente più debole un assegno volto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, viola il principio costituzionale di ragionevolezza. Esiste infatti una palese contraddizione logica oltre che giuridica fra l’istituto del divorzio, che ha come scopo quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti , e la disciplina oggetto della controversia, che di fatto proietta aldilà del quadro matrimoniale il “tenore di vita” in costanza di matrimonio quale elemento attributivo e quantificativo dell’assegno, prolungando all’infinito i vincoli economici derivanti da un fatto (il matrimonio) che non esiste più proprio a seguito del divorzio. Scopo dell’art. 5, comma VI della legge 898/1970, anche alla luce della sua formulazione letterale, era quello di garantire all’assegno divorzile una finalità assistenziale. Individuare il presupposto dell’assegno divorzile nello squilibrio delle situazioni patrimoniali degli ex coniugi per poi quantificarlo nella cifra congrua a mantenere il tenore di vita coniugale, tuttavia, non costituisce un “arricchimento” della funzione assistenziale indicata dalla legge ma una sua alterazione. L’ interpretazione prevalsa nel diritto vivente non attribuisce all’assegno divorzile una funzione di assistenza del coniuge più debole, bensì la garanzia per quest’ultimo di mantenere per tutta la vita un tenore di vita agiato. Tuttavia l’interesse ad una vita più agiata risulta essere di carattere meramente economico e come tale, di regola, non suscettibile di specifica tutela da parte dell’ordinamento giuridico. La norma di diritto vivente in oggetto finisce inoltre per attribuire al coniuge divorziato una tutela maggiore rispetto a quella che riceve il coniuge in costanza di matrimonio. Durante il matrimonio, infatti, è possibile che la coppia decida di modificare il proprio tenore di vita pregresso. Nel caso del divorzio, invece, il tenore di vita matrimoniale viene artificialmente mantenuto dalla normativa in questione come un dato immutabile a fondamento del diritto e del quantum dell’assegno. A differenza del dovere di mantenimento verso i figli,che cessa al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge divorziato, non viene meno neppure in caso di autosufficienza del coniuge. Il fondamento costituzionale del diritto vivente oggetto della presente questione, è individuato nell’articolo 2 della Costituzione, nel cui ambito viene fatta rientrare la tutela del coniuge debole o la solidarietà post-matrimoniale. Anche inquadrato in quest’ottica, il diritto vivente di cui si discute non appare superare comunque il controllo costituzionale di ragionevolezza. Infatti tale normativa va ben oltre la necessità di garantire l’interesse costituzionale a che la cessazione del matrimonio non incida in maniera intollerabile sull’assetto patrimoniale del coniuge debole. Si tratta di un’impostazione che riconosce al coniuge debole non semplicemente di avere gli strumenti necessari per superare la difficoltà derivante dalla cessazione del matrimonio, ma, la riproduzione oltre il divorzio delle condizioni economiche godute nel contesto matrimoniale. Ponendo a confronto l’articolo 5 l. 898/1970  con il panorama legislativo europeo, non è da sottovalutare la mancata conformità anche con quest’ultimo. La Commissione europea sul diritto di famiglia ha stabilito il principio secondo il quale “ dopo il divorzio, ciascun coniuge provvede ai propri bisogni”. Da tale principio deriva che dopo il matrimonio, gli unici legami destinati a rimanere in vita, sono quelli che riguardano i figli o, qualora dei rapporti di tipo patrimoniale debbano essere mantenuti, essi abbiano quantomeno il carattere della temporaneità. Appare in conclusione necessaria una revisione critica del dogma del “tenore di vita”, dogma che ormai appare superato in virtù di una gerarchia di valori non più adeguati alla contemporanea legalità costituzionale.

Caterina Morano

3 Comments

  1. Bene , ma verrà applicata ? Ho appena perso un’istanza per riduzione alim/mant. a Dicembre . Motivazione : è trascorso poco tempo dalla separazione ( 2,7 anni ) , MA !! nel frattempo ho subito :
    1)un’intervento cardiovascolare a cuore aperto
    2) Perso una rappresentanza ( ne avevo 2 ) , vinta la causa contro la ditta , ma la Giudicante in preda al puerperio non aveva le idee chiare sui danni economici ..
    3)Fatturato diminuito negli ultimi 5 anni ( ma i giudici guardano la data separazione ) del 63%
    Quando entro in aula e vedo : 6 donne ( magistrato.relatore.giudice,ex.Sua difesa. scrivana…. Il mio avvocato ed io.. tremo dalla paura e si che in due anni ho avuto 3 cause di lavoro , le ho vinte , MA !!non ho mai percepito d’aver ottenuto un senso di giustizia o di rivalsa ! Insomma chi dovrebbe giudicare dovrebbe saper giudicare e/o esser affiancato da personale che il CTU sappian che la T significa Tecnico e quindi siano (il personale l.d.) specialisti , esperti , competenti … MA !! ma quando se ne vanno LORO all’art. 18 non han rinunciato .
    Buona fortuna a tutti . ne abbiam bisogno veramente tutti .
    A.A.

  2. Dopo 19 anni di matrimonio mi sono separato senza figli reddito ex moglie affitti di euro 500 per due case di sua proprietà lavoro stabile stagionale per anni 11 pari a euro 250 mensile più indennità disoccupazione ridotta peri ad euro 250 totale 1000 euro io stipendio mensile euro 2000 senza casa di proprietà per cui mi veniva imposto un assegno mantenimento di euro 600. Alla prima causa del divorzio lei non aveva più nulla tranne le case di proprietà nel senso che risultava indigente mentre il mio stipendio era di euro 1900 da cui detrarre un mio prestito di euro 200 e quindi 1700 netti. Ebbene primo assegno divorzile provvisorio stabilito in euro 700. Altro che tenore di vita! Non andrà mai più a cercarsi un lavoro anzi prete tende pure che l’assegno sia rivalutato in euro 1000 lei signora ed io mendicante

  3. Sono separato consensualmente da quasi 2 anni con un figlio di 9 anni…passo alla mia ex quasi 700 euro mensili compreso il bambino, lei insegna in palestra, aerobica , e dichiara un minimo reddito…il resto è tutto in nero….cosa fare ?? Quando finisce questo andazzo assurdo in italia ??

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